IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  «Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto, e in particolare l'art. 21; 
  Visto  l'art.  53,  comma  16-ter,  secondo  periodo  del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   recante   «Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante  «Norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni»; 
  Visto  il  regolamento  sullo  stato  giuridico  ed  economico  del
personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),
dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)  e  dell'Agenzia
informazioni e sicurezza interna  (AISI)  adottato  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  marzo  2011,  n.  1,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Ritenuto nelle more di un intervento  legislativo,  di  introdurre,
con riferimento agli incarichi di Vertice del DIS e delle  agenzie  e
agli altri incarichi  dirigenziali  di  prima  fascia,  una  apposita
disciplina in tema di  incompatibilita'  successive  al  rapporto  di
impiego presso gli organismi di informazione  per  la  sicurezza,  al
fine di limitare il rischio di un possibile pregiudizio  alla  tutela
del   patrimonio   informativo   acquisito   durante   l'espletamento
dell'incarico, ovvero alla sicurezza nazionale,  che  possa  derivare
dall'instaurazione  di  rapporti  lavorativi,  professionali   o   di
consulenza,  nonche'  dall'assunzione  di  cariche,  presso  soggetti
esteri o a questi riconducibili; 
  Visto  l'art.  43  della  legge  n.  124  del  2007,  che  consente
l'adozione di regolamenti in deroga alle  disposizioni  dell'art.  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e, dunque, in assenza  del  parere
del Consiglio di Stato; 
  Acquisito il parere del  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza
della Repubblica; 
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
           del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23  marzo
2011, n. 1, dopo l'art. 46 e' inserito il seguente: 
  «Art. 46-bis (Incompatibilita' successive al  rapporto  di  impiego
presso gli Organismi). - 1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.
21, comma 12, della legge, coloro che hanno ricoperto  la  carica  di
direttore generale  e  di  vice  direttore  generale  del  DIS  e  di
direttore e di vice direttore delle agenzie,  ovvero  abbiano  svolto
incarichi dirigenziali di prima fascia di  preposizione  a  strutture
organizzative di livello dirigenziale generale, non possono, nei  tre
anni successivi alla  cessazione  dall'incarico,  svolgere  attivita'
lavorativa, professionale o consulenziale, ovvero  ricoprire  cariche
presso i soggetti esteri, pubblici o privati, di cui al comma 2. 
  2. Per soggetto estero si intende: 
    a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia  la
residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione,
ovvero il centro di attivita' principale nello Stato italiano, o  che
non sia comunque ivi stabilita; 
    b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale
o dell'amministrazione o il  centro  di  attivita'  principale  nello
Stato italiano o che  sia  comunque  ivi  stabilita,  e  che  risulti
controllata, direttamente o indirettamente, dai soggetti di cui  alle
lettere a) e c); 
    c) un'amministrazione  pubblica,  compresi  organismi  statali  o
Forze armate, di uno Stato diverso da quello italiano. 
  3. Ferme restando le  incompatibilita'  di  cui  al  comma  1,  nei
confronti dei soggetti e per il periodo di cui al medesimo comma,  il
Presidente o l'autorita' delegata, ove istituita,  possono  porre  il
veto all'assunzione di incarichi o cariche  presso  soggetti  privati
italiani cui si applica  il  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
qualora l'influenza da parte dei soggetti esteri di cui  al  comma  2
sia tale da poter porre un pregiudizio  alla  tutela  del  patrimonio
informativo acquisito  durante  l'espletamento  del  mandato,  ovvero
possa costituire altrimenti un rischio per la sicurezza nazionale. Il
Presidente o l'autorita' delegata,  ove  istituita,  esercitano,  con
proprio decreto, il potere di veto entro  quarantacinque  giorni  dal
ricevimento dell'informativa di cui al comma  4,  ovvero  in  assenza
della predetta comunicazione,  d'ufficio.  In  tale  ultimo  caso  il
termine  di  quarantacinque  giorni   decorre   dalla   comunicazione
all'interessato di  avvio  del  procedimento.  Laddove  l'istruttoria
risulti di particolare complessita',  il  termine  di  quarantacinque
giorni puo' essere sospeso, per una sola volta,  per  un  massimo  di
venti giorni. Il decreto con cui e' esercitato il potere di  veto  e'
trasmesso al COPASIR. 
  4. All'atto dell'assunzione dell'incarico presso gli  organismi,  i
soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono  apposita  dichiarazione  di
impegno a non svolgere le attivita' di cui al medesimo comma  1  e  a
informare preventivamente il Presidente o l'autorita'  delegata,  ove
istituita, qualora intendano svolgere attivita' o  assumere  cariche,
nel periodo dei tre anni  successivi  alla  cessazione  del  mandato,
affinche' sia verificato che non ricorrano le condizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 e ai fini  delle  valutazioni  di  cui  al  comma  3.  La
dichiarazione di impegno  di  cui  al  primo  periodo  e'  confermata
all'atto della cessazione dall'incarico presso gli organismi. 
  5. I contratti conclusi e gli  incarichi  conferiti  in  violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono nulli, con  obbligo  di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter,  secondo  periodo  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  6. Alla vigilanza e all'applicazione delle disposizioni di  cui  al
presente articolo provvede il DIS.».